I Dispositivi di Protezione Individuale (anche detti DPI) sono definiti dal D.Lgs. 81/08 come segue:
“Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
L’utilizzo dei DPI è obbligatorio nel caso in cui non sia possibile ridurre in modo sensibile un rischio sul luogo di lavoro e sia necessaria la prevenzione di eventuali danni alla salute del lavoratore, i DPI infatti sono una protezione contro i rischi residui e non devono essere visti come una soluzione definitiva al rischio stesso. Ad esempio, poiché in ogni lavoro in quota anche dopo tutte le misure di prevenzione del caso sarà comunque presente un rischio di caduta dall’alto è obbligatorio l’utilizzo di imbracature collegate ad appositi dispositivi di arresto.
DPI: Requisiti
L’articolo 76 del D.lgs 81/08 definisce i seguenti requisiti tecnici per ogni dispositivo:
– essere conformi ai requisiti CE;
– essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
– essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
– tenere conto delle esigenze ergonomiche (facilmente adattabili, indossabili e sicuri) o di salute di qualsiasi lavoratore;
– poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
– In caso di rischi multipli che richiedano l’uso contemporaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficienza nei confronti dei rischi corrispondenti.
I DPI devono inoltre essere conformi al Regolamento UE 2016/425, una responsabilità che ricade sul fabbricante nel momento della produzione del DPI e sul datore di lavoro che nel momento dell’acquisto dovrà assicurarsi che la documentazione tecnica del DPI sia in regola.
Vengono inoltre esclusi dalla definizione di DPI le seguenti attrezzature:
– Indumenti di lavoro ordinari e uniformi non destinate in modo specifico alla salute e sicurezza del lavoratore;
attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
– Attrezzature di protezione individuale di forze armate, forze di polizia e personale per il mantenimento dell’ordine pubblico;
– Attrezzature di protezione individuale dei mezzi di trasporto stradali;
– Materiali sportivi;
– Materiali per l’autodifesa o dissuasione;
– Apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
DPI: Obblighi del datore di lavoro
Gli obblighi del datore di lavoro in materia di DPI vengono indicati dall’ Art. 77 del D.lgs. 81/2008 e sono i seguenti:
- Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);
d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione. - Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI. - Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
- Il datore di lavoro:
a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. - In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che appartenga alla terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito
DPI: Obblighi del lavoratore
Gli obblighi del lavoratore in materia di DPI vengono indicati dall’ Art. 78 del D.lgs. 81/2008 e sono i seguenti:
– sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal datore di lavoro e, comunque, nei casi stabiliti;
– utilizzare i DPI messi a loro disposizione esclusivamente per lo scopo previsto e, comunque, sempre in maniera conforme all’informazione, alla formazione e all’addestramento ricevuti;
– avere cura dei DPI messi a loro disposizione;
– non apportare modifiche o manomissioni di propria iniziativa;
– seguire le procedure aziendali stabilite per la riconsegna dei DPI;
– segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a loro disposizione.
Categorie di rischio DPI
La classificazione dei DPI è effettuata per Categorie di Rischio (Categoria I, Categoria II e Categoria III) da cui sono destinati a proteggere gli utilizzatori.
Nella seguente categoria descriviamo in dettaglio le varie categorie.
DPI Categoria I | DPI che proteggono da rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali; b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua; c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole); e) condizioni atmosferiche di natura non estrema. |
DPI Categoria II | Tutti i DPI che non rientrano nella categoria I o III. |
DPI Categoria III | Rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue:
a) sostanze e miscele pericolose per la salute; b) atmosfere con carenza di ossigeno; c) agenti biologici nocivi; d) radiazioni ionizzanti; e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C; f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore; g) cadute dall’alto; h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione; i) annegamento; j) tagli da seghe a catena portatili; k) getti ad alta pressione; l) ferite da proiettile o da coltello; m) rumore nocivo |
I DPI di terza categoria richiedono un corso di formazione obbligatorio nel loro utilizzo poiché essendo il loro scopo è proteggere il lavoratore da danni permanenti e/o morte è imperativo che egli sia in grado di utilizzare e mantenere il dispositivo correttamente.
Approfondiamo in breve alcuni esempi di DPI
Prima categoria
Vi proponiamo come primi esempi tre DPI ampiamente utilizzati, ovvero guanti, otoprotettori e scarpe antinfortunistiche. È opportuno precisare che pur essendo nella maggior parte dei casi dispositivi di prima categoria sia guanti che scarpe possono essere qualvolta considerati di terza cateogria a seconda della loro natura e/o dal tipo di rischio da cui proteggono.
Protezione arti inferiori: Scarpe Antinfortunistiche
Le scarpe antinfortunistiche sono DPI di prima categoria che possono variare in forma e materiali utilizzati a seconda del rischio per cui vengono utilizzati, ma devono comunque presentare le seguenti caratteristiche di base descritte dalla norma EN345 in considerazione della direttiva europea 89/686/CEE:
– Ergonomia
– Innocuità
– Comfort
– Solidità
– Protezione dalle cadute per scivolamento
A seconda del livello di protezione offerto dalle scarpe queste vengono divise in quattro categorie. Per ogni categoria le calzature da lavoro devono possedere determinati requisiti identificati dalla marcatura: A, E, WRU, P, HI, CI, HRO.
Le categorie di protezione delle scarpe da lavoro sono:
SB: sicurezza base. Soddisfa i requisiti minimi, ovvero l’avere il puntale resistente all’urto fino a 200J, alla compressione fino a 1500 kg, garantisce comfort, ergonomia, solidità, innocuità e la protezione dalle cadute per scivolamento.
S1: sicurezza livello 1. Soddisfa i requisiti minimi, aggiungendo quelli supplementari per le proprietà antistatiche (A) e per l’assorbimento di energia al tallone (E).
S2: sicurezza livello 2. Presenta le stesse caratteristiche di una S1 ma offre inoltre resistenza alla penetrazione e all’assorbimento dell’acqua dalla tomaia (WRU).
S3: sicurezza livello 3. Il livello di protezione più alto. Rispetta i requisiti delle S2 più una resistenza alla perforazione (lamina). Ulteriori resistenze opzionali e non obbligatorie che una S3 può presentare sono: isolamento dal calore (HI), isolamento dal freddo (CI) e la resistenza al calore da contatto (HRO).
Protezione arti superiori: Guanti
I guanti sono dispositivi utilizzati in attività che comportano rischi per le mani e in generale gli arti superiori. Oltre alle caratteristiche generali descritte nella norma UNI EN 420 i guanti devono presentare varie caratteristiche a seconda delle tipologie di rischio presenti.
A seguire elenchiamo le principali categorie di rischio e i pittogrammi associati alla loro identificazione.
– Rischi Meccanici (tagli, graffi, abrasioni, elettricità statica ecc.) norma di riferimento: UNI EN 388
Per lavorazioni che prevedono attività pesanti e logoranti è consigliato l’uso di guanti robusti realizzati in materiali resistenti come kevlar, cuoio etc. Spesso questa tipologia di guanto può anche essere rinforzata con metalli o altri materiali robusti. Sono presenti inoltre protezioni che proteggono esclusivamente determinate parti della mano, come il palmo, il dorso o le dita.
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abrasione |
impatto |
elettrocuzione |
– Rischi Fisici (freddo, caldo, radiazioni ecc.) norme di riferimento: UNI EN 407 (rischi termici) UNI EN 511 (freddo) e UNI EN 421 (radiazioni)
In caso di lavorazioni che espongono gli arti superiori ad alte o basse temperature è necessario che i guanti siano realizzati in materiali isolanti come ad esempio la fibra aramidica, che oltre a offrire una resistenza considerevole a danni di natura meccanica gode di un’eccellente resistenza alle alte temperature.
I guanti per la protezione da radiazioni e contaminazione radioattiva devono essere in grado di assorbire radiazioni, resistere alle criccature da ozono ed essere impermeabili all’acqua e al vapore.
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calore |
freddo EN511 |
radiazioni |
– Rischi Biologici e Chimici (schizzi, contatto con materiale biologico, contatti con prodotti e preparati pericolosi ecc.) norma di riferimento: UNI EN 374
I guanti utilizzati in condizioni di rischio biologico come colture di batteri o altro devono presentare un’elevata resistenza alla penetrazione (ovvero resistenti alla diffusione di micro organisimi e agenti chimici all’interno del guanto) e un basso grado di permeazione
(ovvero la quantità di tempo impiegata dal prodotto chimico per passare dalla superficie esterna alla superficie interna del guanto).
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danni chimici |
micro-organismi |
Tutti i guanti a prescindere dalla loro natura devono presentare vari requisiti tra cui innocuità, ergonomia, funzionalità e pulizia. Il fabbricante deve inoltre indicare i livelli di prestazione (LP) che vanno da 0 a 6 a seconda del loro livello di protezione offerto nei confronti del rischio in esame.
Protezione udito: otoprotettori
Il rischio rumore può comportare gravi danni permanenti all’udito del lavoratore. I DPI perproteggere l’udito diventano obbligatori nel momento in cui il rumore supera un picco di 135 dB o mantiene una media giornaliera di 85 dB.I dispositivi che vengono più comunemente usati per attenuare gli effetti del rumore sull’apparato uditivo sono:
– Inserti auricolari
Tappi per le orecchie che vengono introdotti nel condotto uditivo esterno, la loro attenuazione sonora si aggira intorno ai 20 db e sono consigliati per una protezione da una media di
rumore elevata durante l’arco di una giornata più che per la protezione da singoli picchi.
– Cuffie Antirumore
Composte da due cuscinetti collegati da un arco possono essere montate su caschi di protezione e utilizzate in congiunzione agli Inserti auricolari. La loro attenuazione oscilla tra i 20 e i 40 dB. A differenza dei tappi per le orecchie le cuffie sono consigliate per brevi periodi di attività in cui il rumore raggiunge picchi che potrebbero danneggiare l’udito del lavoratore.
– Archetti
A metà tra cuffie antirumore e inserti auricolari, gli archetti sono composti da due tappi collegati da un arco che verrà indossato come una cuffia antirumore, il vantaggio di questo tipo di inserto è la possibilità di indossarlo senza che le mani entrino a contatto con i tappi, evitando così rischi di infezione all’apparato uditivo.
Indipendentemente da quale dispositivo venga adottato è necessario che alcune tipologie di suono possano comunque essere percepite dal lavoratore nonostante l’utilizzo del DPI, come ad esempio suoni informativi del processo lavorativo o comunicazioni verbali. Inoltre è opportuno che venga considerato il tipo di dispositivo e il suo livello di protezione nei casi in cui sia necessario poter localizzare la sorgente di un suono durante l’attività lavorativa o per ragioni di sicurezza.
La normativa di riferimento per questo tipo di dispositivi è la UNI EN 458 2016
Terza categoria
Ricordiamo che per tutti i dispositivi di terza categoria è obbligatoria la formazione specifica riguardante il loro utilizzo per tutti i lavoratori che ne fanno uso.
Protezione rischio caduta dall’alto: Imbracature
Il DPI Imbracatura è obbligatorio in tutti quei casi in cui pur essendo già state adottate tutte le possibili misure tecniche di prevenzione permane un rischio di caduta dall’alto.
Lo scopo principale delle imbracature è mantenere in sospensione il lavoratore in caso di caduta dall’alto e allo stesso tempo distribuire le tensioni derivate dalla caduta in modo da minimizzare il più possibile i danni derivati dall’arresto della caduta. Esse sono costituite da un insieme di nastri e/o cinghie dotato di elementi di attacco ad anello che verranno vincolati al sistema di arresto caduta. I punti di ancoraggio possono variare a seconda della natura dell’attività svolta dal lavoratore (essi possono essere laterali, centrali, sternali o dorsali). Ogni imbracatura deve essere realizzata nel rispetto dei criteri di ergonomicità e adattabilità al corpo di un operatore, i nastri inoltre devono essere realizzati in fibre sintetiche non solo resistenti a sollecitazioni meccaniche ma anche resistenti a muffa e altri elementi deterioranti.
Elementi fondamentali:
– forza di arresto trasmessa al corpo <6Kn
– punto di ancoraggio >kn
– tirante d’aria necessario, ovvero la distanza tra il punto di ancoraggio e la superfice di impatto, il tirante è calcolato tenendo conto della lunghezza del cordino, estensione dell’assorbitore di energia, distanza tra attacco dell’imbracatura e i piedi dell’operatore e infine la distanza minima di sicurezza dal suolo in seguito alla caduta (1 metro)
– evitare movimenti pendolari in seguito alla caduta
– posizione del corpo in seguito alla caduta
Elementi di criticità da tenere sotto controllo:
– Esistenza di un punto di ancoraggio affidabile
– Punto di attacco ad un sottosistema affidabile (assorbitore di energia, cordini, connettori,ecc.)
– Esistenza di bordi taglienti, temperatura elevata, conducibilità termica
– Cattivo stato di conservazione e/o utilizzo erroneo da parte dell’operatore
Elementi da confermare durante un’ ispezione del DPI:
– La presenza di elementi metallici non corrosi
– La presenza di cinghie o similari sulle spalle e nella regione pelvica
– La larghezza delle cinghie primarie deve essere superiore a 4 cm (UNI EN 361) o a 5 cm (D.M. 466/92) e quella delle secondarie –bretelle e cosciali- non inferiore a 2 cm (UNI EN 361) o a 3 cm (D.M. 466/92)
– Il colore delle cuciture deve essere in contrasto con quello delle cinghie stesse.
– Presenza della marcatura CE sull’imbracatura
A seguito le norme di riferimento riguardanti il DPI imbracature:
D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81,
- Tit. III, Capo II Artt.74-79;
- Tit. IV, Capo II Artt. 107, 115, 116
Norme EN:
Dispositivi di trattenuta | EN358 |
Dispositivi di posizionamento | EN358 – EN813 |
Dispositivi e sistemi anticaduta | EN353 – EN354 – EN355 – EN360 – EN361 – EN362 – EN263 |
Dispositivi di discesa | EN341 |
Dispositivi di ancoraggio | EN795 |
Dispositivi di regolazione su corde | EN12841 |
Corde da lavoro | EN1891 |
In conclusione vi presentiamo una tabella contenente quali DPI sono necessari in relazione al relativo fattore di rischio:
RISCHI EVIDENZIATI | DPI | DESCRIZIONE | RIFERIMENTO NORMATIVO |
Ferite, tagli e lesioni per caduta di materiali o utensili vari | Scarpe antinfortunistiche
|
Puntale rinforzato in acciaio contro schiacciamento/
abrasioni/perforazione/ferite degli arti inferiori e suola antiscivolo e per salvaguardare la caviglia da distorsioni |
Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN ISO 20344 (2008)
|
Lesioni per contatto con organi mobili durante le lavorazioni
Lesioni da ustioni o abrasioni chimiche
Lesioni da elettrocuzione |
Guanti
|
Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare
– fenomeni di abrasione/taglio/ perforazione delle mani – fenomeni di contaminazione chimica – elettrocuzione |
Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII – punti 3, 4 n.5 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 388 Guanti di protezione contro rischi elettrocuzione EN 1149 Guanti di protezione contro rischi chimici UNI EN 374-3 |
Presenza di apparecchiature/
macchine rumorose durante le lavorazioni |
Otoprotettori
|
Cuffie, inserti auricolari e archetti da utilizzare per attenuare la pressione acustica in luoghi caratterizzati da rumore oltre la soglia di accettabilità | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punti 3, 4 n.3 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 352-1 e 2 (2004) |
Inalazione di polveri e fibre |
Mascherina
|
Mascherina per la protezione di polveri a media tossicità, fibre e aerosol a base acquosa di materiale particellare >= 0,02 micron. | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punto 3, 4 n.4 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 149 (2003) |
Investimento | Gilet ad alta visibilità | Gilet o bretelle ad alta visibilità di colore giallo o arancione con bande catarifrangenti | EN ISO 20471:2013
UNI EN ISO 13688:2013 |
Proiezione di schegge |
Occhiali di protezione
|
Con lente unica panoramica in policarbonato trattati anti graffio, con protezione laterale | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII-punto 3, 4 n.2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 166 (2004) |
Urti, colpi, impatti e compressioni |
Casco Protettivo Berretto protettivo
|
Dispositivo utile a proteggere il lavoratore dal rischio di offesa al capo per caduta di materiale dall’alto o comunque per contatti e urti con elementi pericolosi | Art 75 – 77 – 78 , Allegato VIII-punti 3, 4 n.1 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 397 (2001) – EN 812 |
Polveri e detriti durante le lavorazioni | Tuta di protezione
|
Da utilizzare nei luoghi di lavoro caratterizzati dalla presenza di materiali e/o attrezzi che possono causare fenomeni di abrasione /taglio/
perforazione |
Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII – punti 3, 4 n.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 340(2004)
|
Caduta dall’alto | Imbracatura e cintura di sicurezza
|
Imbracatura di sicurezza utilizzata per la prevenzione da caduta di persone che lavorano in altezza su scale, ponteggi, PLE, passatoie ecc.. Da utilizzare con cordino di sostegno | Art 75 – 77 – 78, Allegato VIII punti 3, 4 n.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09
UNI EN 361/358 (2003) |
Elettrocuzione | Visiera | Visiera idonea per elmetti provvisti di attacco per cuffie
Attacco regolabile in lunghezza per permettere l’adattamento a diversi elmetti Schermo in acetato di cellulosa antiappannante Regolabile in 3 diverse posizioni Consigliata per lavori ove si presentino pericoli causati da archi elettrici |
EN16638,EN167,EN168,EN170- EUROtest – parametri di prova: tensione 400 V/corrente 10 kA/tempo 1000 ms
|
Elettrocuzione | elmetto | Calotta in PE alta densità
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EN 397 – EN 50365
|
Elettrocuzione | TELO ISOLANTE | TELO ISOLANTE PER LA PROTEZIONE PROVVISORIA DA CONTATTI ACCIDENTALI NELL’ESECUZIONE DI LAVORI SU INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN TENSIONE FINO A 1000 V | Specifica tecnica ENEL distribuzione EA 0337
CEI ENV 61112 CLASSE 0
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Elettrocuzione | TAPPETO ISOLANTE | TAPPETO ISOLANTE IN GOMMA CON SUPERFICIE ANTISCIVOLO AD IMPRESSIONE TELA | Specifica tecnica ENEL distribuzione EA 0362
CEI IEC 1111 CEI ENV 61111 CLASSE 3- 4 |